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Informazioni
01 lug 2015

Attestato di rischio

L’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo n. 209/2005), con il Regolamento n. 9 del 19/05/2015 ha disciplinato la c.d. dematerializzazione dell'attestato di rischio, vale a dire la sostituzione del documento cartaceo con le informazioni memorizzate in un’apposita Banca Dati elettronica, la cui gestione è affidata ad ANIA sotto il controllo dell’IVASS. Quest’ultimo ha altresì stabilito le modalità di alimentazione, di gestione e di controllo della Banca Dati, mantenendo uno stretto controllo per procedere, ove necessario, ad accertare eventuali inosservanze delle norme da parte delle Compagnie.

Il Regolamento ha così imposto a tutte le Compagnie di modificare le proprie infrastrutture tecnologiche del ramo R.C. Auto per perseguire le principali finalità di:

  • Semplificazione, mediante ricorso all’innovazione tecnologica in luogo della documentazione cartacea;
  • Snellimento del processo assuntivo del ramo R.C. Auto;
  • Creazione di uno strumento di deterrenza alle frodi, collegate alla falsificazione degli attestati di rischio cartacei.

Le principali novità riguardano i contenuti, le nuove modalità ed i tempi di consegna dell’attestato di rischio. In sintesi:

  • il contenuto del nuovo attestato di rischio distinguerà la tipologia del danno tra: danno a cose, danno a persone e danno misto (cose + persone); l’attestato sarà integrato con il codice fiscale del contraente ed il nominativo dell’effettivo proprietario o di altro avente diritto, se diversi dal contraente;
  • le Compagnie sono tenute a trasmettere alla menzionata Banca Dati le informazioni riportate negli attestati di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto;
  • la stipula di nuovi contratti avverrà, da parte delle Compagnie assicurative, con l’acquisizione dei dati dell’attestato di rischio tramite collegamento web service con la citata Banca Dati, eliminando così la necessità del documento cartaceo;
  • la consegna dell’attestato di rischio agli Assicurati avverrà in formato elettronico anziché cartaceo, mediante la messa a disposizione del documento nell’area riservata del proprio sito web (anche detta “Home Insurance”).

A partire dalle scadenze del 1° agosto 2015, l’attestato di rischio non verrà più trasmesso al Contraente come documento cartaceo, ma sarà messo a sua disposizione, almeno 30

giorni prima della scadenza del contratto, nell’apposita Area Riservata accessibile previa registrazione dalla Home Page del sito internet della Compagnia: www.piuvera.it. Secondo le stesse modalità, entro il 31 ottobre 2015, l’attestato di rischio sarà messo a disposizione anche di altri aventi diritto, se diversi dal Contraente (es. proprietario, locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio).

Con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’Area Riservata, l’obbligo di consegna per la Compagnia si intende assolto.

Teniamo a precisare che tale Attestazione sullo Stato del Rischio ha solo finalità informative e non potrà essere utilizzata per stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia di Assicurazione, poiché i dati in essa contenuti sono scambiati direttamente tra le Imprese di Assicurazione per via telematica tramite una Banca Dati regolata da IVASS.

In alternativa, il Contraente potrà sempre chiedere la stampa dell'attestato di rischio in filiale, o l’invio del documento tramite mail. È importante da precisare, tuttavia, che il documento cartaceo dell’attestato di rischio, sia esso stampato in filiale sia tramite il download dal sito o con il documento ricevuto a mezzo mail, non potrà essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto poiché le Compagnie saranno collegate alla Banca Dati e solo da essa potranno acquisire ufficialmente i dati contenuti nell’attestato di rischio.