Reclami

La tua opinione è fondamentale per migliorare i nostri servizi.

Nel caso in cui i servizi offerti dalle Compagnie o il rapporto contrattuale non abbiano soddisfatto le aspettative, puoi presentare eventuali reclami utilizzando le modalità di seguito riportate.

Puoi inviare la tua segnalazione in forma scritta, con la descrizione dei fatti, il numero di polizza o di sinistro interessato e ogni riferimento utile a identificare il contraente/assicurato (codice fiscale, nome, cognome, recapiti, …) a uno dei sottostanti recapiti:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.– Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

PiùVera Protezione S.p.A.– Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

La funzione aziendale Ufficio Reclami è incaricata della gestione dei reclami. La normativa di riferimento concede 45 giorni entro i quali fornire una risposta al reclamo, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

Sarà tuttavia nostra cura provvedere a fornirti una risposta il prima possibile. Qualora non fossi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini previsti, potrai rivolgerti all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore – via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, compilando il presente modulo e allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione (o all’intermediario) e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.ivass.it

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità ti ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti da disposizioni normative sono:

  • la negoziazione assistita (L.10/11/2014, N. 162), che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Ti ricordiamo che, in caso di controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e dei natanti, la procedura della negoziazione assistita è necessaria in quanto prevista dalla legge come condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. Potrai inoltrare la richiesta di stipulazione della convenzione a:
  • la mediazione, obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa (escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti), che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Potrai inoltrare le istanze di mediazione nei confronti della Società per iscritto a:

  • l’Arbitro Assicurativo, secondo le modalità previste dal D.M. n. 215 del 6 novembre 2024. L’Arbitro assicurativo è facoltativo ed è attivabile presentando il ricorso, personalmente, tramite procuratore o mediante l’associazione dei consumatori a cui si aderisce, per via telematica, secondo le istruzioni dell’IVASS e ai sensi del D.M. n. 215 del 6 novembre 2024.
    Può essere esperito sulle controversie derivanti da un contratto assicurativo aventi ad oggetto l’accertamento di diritti (anche risarcitori), obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste in materia di distribuzione assicurativa. Sono invece escluse dalla competenza le controversie riguardanti i sinistri gestiti dai fondi di garanzia delle vittime della strada e della caccia, nonché quelle relative ai “grandi rischi” come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. R), del CAP (art. 3, comma 1).

    Le domande rivolte all’Arbitro possono avere a oggetto anche la corresponsione di somme di denaro, purché non superino i seguenti importi (art. 3, comma 4):

    • Contratti di assicurazione contro i danni:

      • 2.500 euro se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice.
      • 25.000 euro negli altri casi.
    • Contratti di assicurazione sulla vita
      • 300.000 euro se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso.
      • 150.000 euro se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita.

        Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.arbitroassicurativo.org/
         

I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie di natura convenzionale sono:

  • Se previsto nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte dal Contraente, potrà ricorrere alla perizia contrattuale, per controversie sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno a beni, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione;
  • Se previsto nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte dal Contraente potrà ricorrere all’arbitrato, per controversie di natura medica relative a polizze per il rischio di infortuni o malattie, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.
    Potrai inoltrare l’istanza di attivazione della perizia contrattuale o dell’arbitrato a: la conciliazione paritetica per i sinistri RCA, per alcune tipologie di contenzioso RCA previste dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori e specificamente nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori e per accedere alla stessa il consumatore può avvalersi direttamente del link www.conciliazioneaniaconsumatori.it presente sul sito di ANIA. Le indicazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono dettagliate all’interno dei siti www.ivass.it (alla sezione “Per i Consumatori”) e www.ania.it (alla sezione “Servizi”).