Area Sinistri
Telefonicamente: chiama il Numero Verde 800.767.888 dall’Italia o il numero +39 02 30548800 dall’estero. Siamo attivi dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 17:30.
Per maggiori dettagli sulla modalità di denuncia per tipologia di sinistro visita la sezione dedicata.
Puoi farlo tu direttamente se sei l’assicurato, oppure un beneficiario della polizza o una persona da te delegata, a seconda del tipo di copertura (es. auto, casa, infortuni, salute, tutela legale, Vita).
Chi effettua la denuncia deve fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta gestione del caso.
Il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), detto anche “modulo blu”, è un documento che consente di descrivere in modo dettagliato la dinamica di un incidente stradale. Viene utilizzato quando i conducenti coinvolti sono concordi nella ricostruzione dell’accaduto.
Contiene informazioni su data, ora, luogo dell’incidente, veicoli coinvolti, targhe, compagnie assicurative, danni riportati e, se presenti, testimoni. Deve essere firmato da entrambi i conducenti per consentire una gestione più rapida della pratica. Un CAI con entrambe le firme facilita tutta la procedura! Se non ne hai uno, scarica subito il tuo Modulo CAI.
Per monitorare un sinistro già aperto chiamaci al numero 800.767.888 dall’Italia o al numero +39 02 30548800 dall’estero. Puoi anche accedere nella tua Area Riservata e monitorare lo stato di avanzamento dei sinistri da te aperti.
Hai 3 giorni di tempo dall’evento o da quando ne sei venuto a conoscenza.
La denuncia va fatta anche se hai torto, anche se non hai diritto a un risarcimento.
Se l’incidente coinvolge solo due veicoli a motore assicurati e immatricolati in Italia, e:
- ci sono solo danni ai veicoli e/o lesioni lievi ai conducenti (entro il 9% di invalidità permanente)
- la responsabilità è totale o parziale di uno dei due
In questi casi, puoi rivolgerti direttamente alla tua Compagnia per il rimborso, senza aspettare quella del responsabile.
Nel caso di sinistro in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto per ottenere dal responsabile il risarcimento in tempi certi dovrai attenerti alle disposizioni previste dall’art. n. 148 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n. 145 del Decreto legislativo n. 209/2005.
Tale normativa prevede che la richiesta di risarcimento danni debba essere inoltrata mediante lettera Raccomandata A.R. (come da fac-simile scaricabile in formato PDF) alla Compagnia di Assicurazione del civilmente responsabile, allegando sempre il modello di constatazione amichevole (modulo CAI ricevuto unitamente al contratto), compilato dall’interessato in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il responsabile.
Inviata la lettera deve essere messo a disposizione il mezzo (minimo per otto giorni lavorativi, successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento).
Tale disponibilità non significa che non si possano iniziare le riparazioni se necessarie e urgenti.
L’assicuratore deve, entro 60 giorni, per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo CAI allegato è firmato dai due conducenti) ed entro 90 gg. per le lesioni personali o i casi mortali, provvedere ad inoltrare al danneggiato, o agli aventi diritto, una congrua offerta, o comunicare, nei medesimi termini i motivi per cui non ritiene di formulare una offerta.
Si ricorda che per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.
In caso di incidente in Italia con un veicolo immatricolato ed assicurato all'estero
Se l’incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 – 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.
In caso di incidente all'estero
Se invece l’incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all’estero, in un paese del sistema “Carta Verde”, la cui responsabilità sia attribuibile ad un veicolo immatricolato in un paese dello Spazio Economico Europeo, per richiedere il risarcimento dei danni, occorre inviare una richiesta al Centro Informazioni istituito presso Consap S.p.A. che individuerà la Compagnia di assicurazione estera del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario nominato in Italia dalla Compagnia estera per la liquidazione dei sinistri. È quindi opportuno individuare esattamente l’assicurato del veicolo straniero e la targa.
Dal 1° gennaio 2006, per sinistri accaduti da tale data è operante la Convenzione Indennizzo Diretto che oltre ai danni al veicolo comprende anche gli eventuali danni a persona del conducente e eventuali danni a cose trasportate di sua proprietà, sempreché non vi sia intervento di Legali o Patrocinatori.
La Convenzione prevede, per ogni sinistro:
- uno o più danneggiati (comunque non più di due mezzi coinvolti)
- per ogni danneggiato una partita di danno
- per ogni partita di danno una o più tipologie di danno e precisamente:
- danni a cose (veicolo ed accessori stabilmente istallati)
- danni a persona (lesioni del conducente)
- danni alle cose di proprietà del conducente trasportate sul veicolo (apparecchiature non stabilmente istallate, oggetti trasportati, merci, ecc.)
- coesistenza, nello stesso sinistro, di partite di danni a cui si applica la Convenzione CID, con partite di danni a cui non si applica la Convenzione CID, con conseguente annullamento di una o più partite di danno o dell’intero sinistro.
Danni a cose (veicolo) - Assicurato con impresa Mandataria:
- riparazione o stima per differenza di valore
- senza limite di valore
- obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 2° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).
Danni a persona (conducente sul veicolo della impresa Mandataria):
- danno biologico e/o danno patrimoniale (inabilità temporanea ed invalidità permanente)
- danno morale
- spese: mediche, ecc.
- con il limite di € 15.000,00 (valutazione complessiva del danno a prescindere da successive eventuali riduzioni, come per esempio nel caso di concorso di colpa, ecc.)
- la liquidazione potrà avvenire a condizione che il veicolo della Impresa Mandataria abbia subito danni
- nessun obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 1° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).
- danni alle cose di proprietà del conducente trasportate (sul veicolo della Impresa Mandataria)
- riparazione o sostituzione, svalutazione, ecc.
- con il limite di € 15.000,00 (valutazione complessiva del danno a prescindere da successive eventuali riduzioni, come per esempio nel caso di concorso di colpa, ecc.)
- purché appartenenti al conducente del veicolo, indipendentemente dal fatto che sia rimasto leso (necessaria quindi la condizione della presenza a bordo del veicolo della Impresa Mandataria del proprietario delle cose danneggiate)
- la liquidazione potrà avvenire a condizione che il veicolo della Impresa Mandataria abbia subito danni
- obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 2° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).
Evidenziamo che il limite di € 15.000,00 deve ritenersi unico quando si riferisce al medesimo beneficiario che abbia riportato sia danni a persona, sia danni alle cose trasportate; il suo superamento determina l’annullamento della gestione di entrambe le tipologie.
Questa Convenzione Indennizzo Diretto, che potrai attivare su base volontaria, si applica ai sinistri accaduti fino al 31 gennaio 2007.
Per i sinistri accaduti dal 1° febbraio 2007, questa Convenzione non sarà più operante e sarà applicabile per Legge la Procedura di Risarcimento Diretto nei casi previsti dalla normativa meglio e dettagliatamente descritta nella sezione "Sinistri Auto, Moto, Veicoli commerciali"
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada interviene, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei seguenti casi:
- Sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone;
- Sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone e, con una franchigia di € 500, anche per i danni alle cose;
- Sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- Sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per danni alla persona che alle cose;
- Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein), avvenuti nel periodo compreso tra la data di accettazione della consegna e il trentesimo giorno successivo (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), per danni a persone e cose.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’Impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro e contemporaneamente alla CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al seguente indirizzo:
- Via Yser, 14 – 00198 Roma
- PEC: richiestedirisarcimento@pec.consap.it
Se desideri saperne di più sul ripristino della classe di merito, sul sito della CONSAP troverai tutte le informazioni utili per conoscere i requisiti e le modalità necessarie a mantenere o recuperare la tua classe di merito assicurativa.
La procedura di conciliazione per le controversie relative ai sinistri R.C. Auto consente di risolvere in via extragiudiziale i disaccordi tra assicurato e impresa, in modo semplice, rapido e gratuito. Per attivare la conciliazione è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta, RC Auto: Conciliazione paritetica
Per maggiori dettagli sulle modalità di attivazione e gestione della procedura, consulta la sezione reclami, dove troverai tutte le informazioni sulla conciliazione paritetica per i sinistri RCA
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