

Diritto all’oblio oncologico: IVASS attua le nuove disposizioni con il Provvedimento n. 169/2026
Con il Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha dato attuazione concreta ai principi introdotti dalla Legge n. 193 del 7 dicembre 2023, che ha sancito in Italia il cosiddetto «diritto all’oblio oncologico».
Si tratta di un principio fondamentale che riconosce alle persone guarite da una patologia oncologica il diritto di non fornire informazioni né essere sottoposte a indagini relative alla loro pregressa condizione medica, nei casi previsti dalla legge. Questo diritto si applica, ad esempio, alla stipula o al rinnovo di contratti in ambito bancario, finanziario, assicurativo e di investimento.
L’obiettivo della normativa è garantire parità di trattamento e tutela contro ogni forma di discriminazione, in coerenza con la Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e il Piano europeo di lotta contro il cancro.
In particolare, la legge stabilisce che:
- Se il trattamento attivo per patologie oncologiche si è concluso da almeno 10 anni senza recidive (o 5 anni se la diagnosi è avvenuta prima dei 21 anni) non è consentito richiedere informazioni sanitarie, né imporre visite mediche o accertamenti
- Tali informazioni non possono essere acquisite nemmeno da fonti diverse dal cliente
- Se già in possesso della Compagnia o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per definire le condizioni contrattuali
Il Provvedimento IVASS impone inoltre alle Compagnie la cancellazione di eventuali informazioni sanitarie pregresse entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione che attesta il diritto all’oblio (consulta la pagina Oblio oncologico per sapere come richiedere la certificazione).
Questo intervento rappresenta un passo importante nel percorso di integrazione tra tutela della persona, compliance normativa e prassi operative del settore assicurativo.